Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Responsabilità professionale

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con i requisiti per le polizze assicurative per le strutture e gli esercenti la professione sanitaria

 

Il testo oltre a dettagliare i massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. E gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi

 

– per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

– per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

– per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.


– per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

– per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Quanto all’efficacia temporale, la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

 

Previsti obblighi di pubblicità e trasparenza in capo a strutture e esercenti le professioni sanitarie. Quanto alle strutture sanitarie, queste potranno decidere di operare, in alternativa al contratto di assicurazione, mediante assunzione diretta del rischio. Per poterlo fare, dovranno istituire un fondo specifico a copertura dei rischi. L’importo accantonato dovrà tenere conto della tipologia e quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura. In aggiunta a questo, la struttura dovrà costituire un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relativi a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione. La congruità degli accantonamenti dovrà essere verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Le strutture dovranno istituire la funzione valutazione dei sinistri per valutare sul piano medico-legale, clinico e giuridico la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Servirà a fornire il necessario supporto per la determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio. Le competenze minime che la struttura dovrà garantire sono:
– medicina legale;
– perito (loss adjuster);
– avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico-legali, dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
– gestione del rischio (risk management).

Infine, si chiarisce gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre due anni all’entrata in vigore del decreto.

 

Fonte : Quotidiano Sanità