| 18 Gennaio 2011
Il Comitato art. 11 è una organizzazione prevista dall' Accordo Nazionale Collettivo per la medicina specialistica ambulatoriale, altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) e Medici Veterinari.
A ogni provincia corrisponde un Comitato art. 11 che ha sede presso un’Azienda sanitaria, la quale è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali e il personale per i compiti attribuiti al Comitato.
Il Comitato art.11 è composto da un Presidente (delegato dal Direttore generale), un Segretario, cinque rappresentanti delle Aziende sanitarie, tre medici specialisti eletti, tre medici specialisti di designazione sindacale, sostituiti da rappresentanti delle altre categorie nelle occasioni relative alle altre professionalità e svolge le seguenti funzioni:
- Formazione delle graduatorie
- Tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario delle attività dei singoli specialisti
- Pubblicazione dei turni vacanti e individuazione degli specialisti aventi diritto
- Verifica delle incompatibilità